Art. 2

In vigore dal 3 dic 1980
L'art. 204 dello statuto dell'Università di Messina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 895, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia generale è stabilito in undici per anno di corso per un totale di cinquantacinque iscritti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1980 Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 122
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;759#art-2

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