Art. 1

In vigore dal 3 dic 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 168, 169, 170 e 171, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 168. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Messina e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 169. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 170. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) igiene del lavoro (I corso); 2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso); 3) tecnologia industriale; 4) statistica medica e biometrica; 5) tecniche di laboratorio. 2° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso); 2) igiene del lavoro (II corso); 3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso) 4) psicologia del lavoro; 5) tossicologia industriale. 3° Anno: 1) anatomia e clinica delle malattie del lavoro (I corso); 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso); 3) epidemiologia delle malattie da lavoro; 4) radiologia e radioprotezione; 5) dermatologia professionale. 4° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (III corso); 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso); 3) pronto soccorso; 4) medicina legale e delle assicurazioni; 5) organizzazione dei servizi di medicina ed igiene del lavoro. Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali vengono sostenuti alla fine dell'ultimo corso. Art. 171. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante lo anno. Per le materie biennale o triennali l'esame è sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;759#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. | Portale Normativo