Art. 2
In vigore dal 2 apr 1981
Gli articoli 247, 248, 249 e 250, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in oncologia
Art. 247. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso la cattedra di oncologia e conferisce il diploma di specialista in oncologia.
Art. 248. - La durata del corso di studi è di tre anni.
Art. 249. - Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di settantacinque complessivamente per l'intero corso degli studi.
Art. 250. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.
2° Anno:
patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).
3° Anno:
oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.
Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.
Art. 251. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche, ai seminari è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;1086#art-2