Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 apr 1981
Gli articoli 247, 248, 249 e 250, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in oncologia Art. 247. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso la cattedra di oncologia e conferisce il diploma di specialista in oncologia. Art. 248. - La durata del corso di studi è di tre anni. Art. 249. - Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di settantacinque complessivamente per l'intero corso degli studi. Art. 250. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori (I); oncologia sperimentale (I); anatomia ed istologia patologica dei tumori (I); epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale dei tumori (II); oncologia sperimentale (II); anatomia ed istologia patologica dei tumori (II); citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica (I); oncologia chirurgica (I). 3° Anno: oncologia medica (II); oncologia chirurgica (II); radioterapia dei tumori; oncologia dell'apparato genitale femminile; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto. Art. 251. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche, ai seminari è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è unico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;1086#art-2