Art. 3

Competenze

In vigore dal 11 nov 2012
L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto è assicurata in Italia dall'unità sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, la temporanea dimora. L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in attesa d'imbarco, purchè per contratto a disposizione dell'armatore, agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, è assicurata in Italia e all'estero dal Ministero della sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni. Le funzioni medico-legali nei confronti del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, sono di competenza dello Stato.

Note all'articolo

  • La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;620#art-3

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