Titolo II
Art. 21
In vigore dal 18 ago 1993
Il Ministero della sanità, nel rispetto delle competenze attribuite dall' della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alle regioni in ordine all'attività assistenziale degli istituti, esercita l'alta vigilanza sugli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato per la tutela degli interessi sanitari generali dello Stato.
A tal fine, il Ministero può acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-21