Titolo II

Art. 17

In vigore dal 18 ago 1993
Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente non sono esecutive fino all'espletamento del procedimento di controllo; tuttavia, per ragioni di urgenza o per particolari motivi da indicarsi nell'atto, il consiglio di amministrazione può dichiararle, sotto la propria responsabilità, provvisoriamente esecutive.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-17

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Art. 17 Ordinamento, controllo e finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833). | Portale Normativo