Titolo IV

Art. 64

In vigore dal 30 nov 1980
I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per l'attraversamento delle ferrovie possono essere: a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a distanza o automaticamente intendendosi compresi nel termine di barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura equivalenti; b) del tipo senza barriere, provvisti o meno di segnalazione luminosa e acustica verso la strada ed a comando automatico. Spetta alle aziende esercenti le ferrovie stabilire il tipo di impianto per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza, l'installazione dei dispositivi di protezione di cui al comma precedente a passaggi a livello senza barriere. Per quanto riguarda le segnalazioni stradali di "passaggio a livello", la visibilità della linea ferrata per i passaggi a livello senza barriere nonché il funzionamento automatico dei dispositivi di segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semi-barriere e di quelli senza barriere provvisti di segnalazione luminosa e acustica, si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione. Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con l'effettiva marcia dei treni, la chiusura delle barriere stesse, prima del passaggio di ogni convoglio, deve essere assicurata dall'azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi di esercizio. Negli altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione le barriere devono essere chiuse almeno cinque minuti prima dell'orario di transito del treno. I passaggi pedonali senza barriere possono essere muniti di girandole, manovrabili dagli utenti, o di labirinti. I passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusure con chiavi in consegna agli utenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-64

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Art. 64 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo