Titolo III

Art. 61

In vigore dal 30 nov 1980
Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei precedenti , gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio. In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità purchè si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali. Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia necessario alla sicurezza dell'esercizio. In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-61

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Art. 61 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo