Art. 5
In vigore dal 19 ott 1980
Il testo dell'art. 87 è soppresso e sostituito come segue:
Ogni anno la facoltà indicherà nel manifesto degli studi quelle materie, del seguente elenco, che verranno attuate, raggruppandole in modo da costituire piani di studio specializzati e finalizzati per ogni particolare corso di laurea:
analisi dei sistemi residenziali;
applicazioni elettriche;
assestamento idrogeologico e opere idrauliche relative;
pedologia applicata all'ingegneria;
campi elettromagnetici e circuiti;
caratteri distributivi degli edifici;
complementi di geologia applicata;
complementi di matematica;
comunicazioni elettriche;
controllo automatico degli impianti chimici;
costruzione di impianti chimici;
costruzione di ponti;
costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
costruzioni elettromeccaniche;
costruzioni idrauliche;
costruzioni metalliche;
dinamica delle strutture;
economia applicata;
economia industriale;
elettrochimica;
estimo civile (semestrale);
geofisica applicata (semestrale);
geologia applicata all'ingegneria (semestrale);
geotecnica;
igiene applicata (semestrale);
impianti tecnici dell'edilizia legislazione;
legislazione dei lavori (semestrale);
linguaggio e programmazione (semestrale);
matematica applicata (semestrale);
organizzazione delle aziende;
organizzazione del cantiere (semestrale);
pendii e strutture in terra (semestrale);
pianificazione territoriale;
programmazione e calcolatori elettronici;
reattori chimici;
sintesi delle reti elettriche;
sistemazione agraria e forestale del terreno;
statistica, probabilità e teoria delle decisioni per l'ingegneria;
storia dell'architettura;
storia delle trasformazioni territoriali;
tecnica delle alte tensioni;
tecnica delle fondazioni;
tecnica delle strutture prefabbricate;
tecnica ed economia dei trasporti;
tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;
tecnologie speciali chimiche;
termotecnica industriale;
tecnica urbanistica I;
tecnica urbanistica II;
teoria dei sistemi;
teoria della informazione e della trasmissione;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
tecnica dei ripristini e dei consolidamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-08;594#art-5