Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 19 ott 1980
Il testo dell'art. 87 è soppresso e sostituito come segue: Ogni anno la facoltà indicherà nel manifesto degli studi quelle materie, del seguente elenco, che verranno attuate, raggruppandole in modo da costituire piani di studio specializzati e finalizzati per ogni particolare corso di laurea: analisi dei sistemi residenziali; applicazioni elettriche; assestamento idrogeologico e opere idrauliche relative; pedologia applicata all'ingegneria; campi elettromagnetici e circuiti; caratteri distributivi degli edifici; complementi di geologia applicata; complementi di matematica; comunicazioni elettriche; controllo automatico degli impianti chimici; costruzione di impianti chimici; costruzione di ponti; costruzione di strade, ferrovie e aeroporti; costruzioni elettromeccaniche; costruzioni idrauliche; costruzioni metalliche; dinamica delle strutture; economia applicata; economia industriale; elettrochimica; estimo civile (semestrale); geofisica applicata (semestrale); geologia applicata all'ingegneria (semestrale); geotecnica; igiene applicata (semestrale); impianti tecnici dell'edilizia legislazione; legislazione dei lavori (semestrale); linguaggio e programmazione (semestrale); matematica applicata (semestrale); organizzazione delle aziende; organizzazione del cantiere (semestrale); pendii e strutture in terra (semestrale); pianificazione territoriale; programmazione e calcolatori elettronici; reattori chimici; sintesi delle reti elettriche; sistemazione agraria e forestale del terreno; statistica, probabilità e teoria delle decisioni per l'ingegneria; storia dell'architettura; storia delle trasformazioni territoriali; tecnica delle alte tensioni; tecnica delle fondazioni; tecnica delle strutture prefabbricate; tecnica ed economia dei trasporti; tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione; tecnologie speciali chimiche; termotecnica industriale; tecnica urbanistica I; tecnica urbanistica II; teoria dei sistemi; teoria della informazione e della trasmissione; teoria e sviluppo dei processi chimici; tecnica dei ripristini e dei consolidamenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-08;594#art-5