Art. 2

In vigore dal 29 ott 1980
Il primo comma dell'art. 451, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in fisica, è sostituito dal seguente: "Alla scuola di perfezionamento in fisica vengono ammessi soltanto i laureati in fisica, matematica, matematica e fisica, chimica industriale, ingegneria e scienze dell'informazione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 141
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-01;635#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. | Portale Normativo