Art. 2
2 / 2In vigore dal 29 ott 1980
Il primo comma dell'art. 451, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in fisica, è sostituito dal seguente:
"Alla scuola di perfezionamento in fisica vengono ammessi soltanto i laureati in fisica, matematica, matematica e fisica, chimica industriale, ingegneria e scienze dell'informazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 141
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-01;635#art-2