Art. 10
In vigore dal 24 ott 1980
Gli articoli 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679 e 680, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina nucleare
Art. 672. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di radiologia medica e l'istituto di clinica medica II e conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare.
La direzione della scuola è affidata ad anni alterni al direttore dell'istituto di radiologia medica dell'Università di Roma e al direttore dell'istituto di clinica medica II semprechè il direttore dell'istituto sia professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 673. - Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro iscrizione è subordinata all'esito di un esame di ammissione.
Art. 674. - La durata del corso degli studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 675. - Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 676. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
2) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
3) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
4) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno:
5) teoria dei traccianti;
6) elementi di radiochimica;
7) applicazioni di diagnostica I;
8) tecniche di misure di radioattività.
3° Anno:
9) applicazione diagnostiche II;
10) applicazioni terapeutiche;
11) radioprotezione e legislazione applicate.
Art. 677. - I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Art. 678. - La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc.
Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Art. 679. - Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 680. - Gli allievi per conseguire il diploma di specialista oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;623#art-10