Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 24 ott 1980
Gli articoli 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679 e 680, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 672. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di radiologia medica e l'istituto di clinica medica II e conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. La direzione della scuola è affidata ad anni alterni al direttore dell'istituto di radiologia medica dell'Università di Roma e al direttore dell'istituto di clinica medica II semprechè il direttore dell'istituto sia professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 673. - Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro iscrizione è subordinata all'esito di un esame di ammissione. Art. 674. - La durata del corso degli studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 675. - Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 676. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria; 2) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; 3) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; 4) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno: 5) teoria dei traccianti; 6) elementi di radiochimica; 7) applicazioni di diagnostica I; 8) tecniche di misure di radioattività. 3° Anno: 9) applicazione diagnostiche II; 10) applicazioni terapeutiche; 11) radioprotezione e legislazione applicate. Art. 677. - I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. Art. 678. - La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Art. 679. - Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Art. 680. - Gli allievi per conseguire il diploma di specialista oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;623#art-10