Art. 4
In vigore dal 17 ott 1980
L'art. 16 è sostituito dal seguente:
"Per gli studenti provenienti da altre facoltà o da altre Università, italiane o straniere, le autorità accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-03;583#art-4