Art. 2
In vigore dal 17 ott 1980
L'art. 12 è sostituito dal seguente:
L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta in materia formante oggetto di insegnamento nella facoltà oppure in materia giuridica insegnata in altra facoltà, purchè inserita nel piano di studio individuale approvato dalla facoltà".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-03;583#art-2