Art. 1

In vigore dal 30 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 15, agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di stabilire un Piano per il servizio di radiodiffusione a mezzo satellite nelle bande di frequenza 11,7 - 12,2 GHz (nelle Regioni 2 e 3) e 11,7 - 12,5 GHz (nella Regione 1), con allegati e protocollo finale, firmati a Ginevra il 13 febbraio 1977. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - DARIDA Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1980 Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 16
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