Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 15, agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di stabilire un Piano per il servizio di radiodiffusione a mezzo satellite nelle bande di frequenza 11,7 - 12,2 GHz (nelle Regioni 2 e 3) e 11,7 - 12,5 GHz (nella Regione 1), con allegati e protocollo finale, firmati a Ginevra il 13 febbraio 1977.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1980
PERTINI
COSSIGA - COLOMBO - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 16
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-22;641#art-1