Art. 3

In vigore dal 9 lug 1980
L'art. 16 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dalla seguente disposizione: "La commissione giudicatrice dei concorsi a posti di procuratore dello Stato è composta da un avvocato dello Stato con classe di stipendio non inferiore alla terza, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato alla terza o alla seconda classe di stipendio, nonché da un magistrato di corte d'appello, da un avvocato o da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal presidente della corte d'appello, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale. Un procuratore dello Stato disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario. I componenti la commissione ed il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-16;271#art-3

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