Art. 1
In vigore dal 9 lug 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina dei concorsi ad avvocato e procuratore dello Stato;
Considerata l'esigenza di un adeguamento della disciplina anzidetta, allo scopo di assicurare una maggiore speditezza ai procedimenti concorsuali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta:
.
All'art. 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 è aggiunto il seguente comma:
"Le prove scritte possono aver luogo anche nelle altre sedi indicate nel decreto che indice il concorso o in successivo atto da comunicare ai partecipanti del concorso. A questi sarà segnalata la sede di partecipazione alla prova cui saranno assegnati in relazione alla residenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso, mediante pubblicazione di apposito atto in Gazzetta Ufficiale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-16;271#art-1