Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283›Titolo I
Art. 8
Prelevamenti di campioni dalle grandi partite
In vigore dal 26 mar 2021
Per eseguire il controllo di grandi partite di prodotti giacenti presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accertare i requisiti dell'intera partita.
Con le procedure dell' della legge, possono essere stabiliti i piani di prelevamento dei campioni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-8