Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283Titolo V

Art. 59

Abrogato

Autorizzazione alla produzione, al commercio e deposito all'ingrosso di additivi chimici

In vigore dal 26 mar 2021
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1997, N. 514

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-59

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Art. 59 Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande — Autorizzazione alla produzione, al commercio e deposito all'ingrosso di additivi chimici | Portale Normativo