Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283Titolo III

Art. 42

Igiene, abbigliamento e pulizia del personale

In vigore dal 26 mar 2021
Negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale di cui al primo comma dell' deve indossare tute o sopravesti di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la capigliatura. Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura. Le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapo debbono essere tenuti puliti; inoltre, il personale deve curare la pulizia della propria persona e in particolare delle mani e deve eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto. L'autorità sanitaria può disporre particolari misure per determinate lavorazioni ed in casi specifici.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-42

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Art. 42 Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande — Igiene, abbigliamento e pulizia del personale | Portale Normativo