Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283›Titolo II
Art. 26
Modalità di inoltro delle richieste di autorizzazione
In vigore dal 26 mar 2021
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente debbono contenere:
a) il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso;
c) l'indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito;
d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgano ad identificare l'impresa;
e) l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni;
f) l'indicazione del presumibile termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso.
Le domande debbono, inoltre, essere corredate:
1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1: 500. In casi particolari potranno essere richieste piante più dettagliate;
2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
3) dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento idrico, alla idoneità della rete di distribuzione, nonché dalla documentazione sulla potabilità dell'acqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici;
4) dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque;
5) dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, nonché dalla documentazione di tali sistemi, ove richiesta;
6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.
I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dall'obbligo di produrre le dichiarazioni previste dalle lettere d) ed e) del primo comma e dai punti 3) e 6) del secondo comma del presente articolo.
I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si trovano nelle condizioni previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente norme sull'igiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche prescritte dalla suddetta norma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-26