Art. 1

In vigore dal 1 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto stabilito nel sesto capoverso della revisione parziale del regolamento delle radiocomunicazioni, agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale di radiocomunicazioni del servizio mobile aeronautico (R), con allegati e protocollo finale, firmati a Ginevra il 5 marzo 1978. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1980 PERTINI COSSIGA - RUFFINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980 Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 21
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Art. 1 Esecuzione degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale di radiocomunicazioni del servizio mobile aeronautico (R), firmati a Ginevra il 5 marzo 1978. | Portale Normativo