Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto stabilito nel sesto capoverso della revisione parziale del regolamento delle radiocomunicazioni, agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale di radiocomunicazioni del servizio mobile aeronautico (R), con allegati e protocollo finale, firmati a Ginevra il 5 marzo 1978.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 21
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-11;332#art-1