Capo II
Art. 6
In vigore dal 7 lug 1983
Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale ruote per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente , il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da IV a IX.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980
PERTINI
COSSIGA - PRETI - BISAGLIA
- MARCORA - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 13
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-11;76#art-6