Capo II

Art. 6

In vigore dal 7 lug 1983
Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale ruote per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente , il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da IV a IX. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980 PERTINI COSSIGA - PRETI - BISAGLIA - MARCORA - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980 Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 13

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-11;76#art-6

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Art. 6 Disposizioni di carattere generale relative alla omologazione C.E.E. di trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche. | Portale Normativo