Capo I
Art. 1
In vigore dal 5 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
Visto in particolare l' della predetta legge che prevede l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunità europee;
Visti inoltre gli della legge stessa che richiedono
l'approvazione dei modelli della "scheda informativa", della "scheda di omologazione" e del "certificato di conformità";
Ritenuta la necessità di dettare le norme di applicazione delle suddette disposizioni;
Riconosciuta l'opportunità di precisare gli adempimenti per la disciplina transitoria della materia in attesa dell'emanazione di tutte le prescrizioni tecniche da adottarsi in attuazione di tute le direttive comunitarie particolari;
Vista la direttiva particolare n. 74/151/CEE del 4 marzo 1974, adottata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa a taluni
elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote;
Attesa la necessità di conformarsi alle prescrizioni tecniche
adottate con la predetta direttiva particolare;
Riconosciuto che le prescrizioni tecniche da emanare riguardano la competenza congiunta di tutte le amministrazioni interessate all'attuazione della direttiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
.
La "scheda informativa" e il documento predisposto dal costruttore che accompagna la domanda di omologazione C.E.E. di un tipo di trattore agricolo o forestale a ruote ed il cui modello figura nell'allegato I al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-11;76#art-1