Regolamento amministrazione e contabilità enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70Titolo II

Art. 44

Abrogato

Inventario dei beni mobili

In vigore dal 20 gen 1980 al 31 dic 2003
L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; b) il luogo in cui si trovano; c) la quantità o il numero; d) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso"; e) il valore. I mobili e le macchine sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento stabilite dal consiglio di amministrazione trovano annualmente evidenziazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore. L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all'uopo incaricati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-18;696#art-rae-44

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Art. 44 Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. — Inventario dei beni mobili | Portale Normativo