Regolamento amministrazione e contabilità enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70›Titolo II
Art. 44
Abrogato48 / 79Inventario dei beni mobili
In vigore dal 20 gen 1980 al 31 dic 2003
L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
b) il luogo in cui si trovano;
c) la quantità o il numero;
d) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso";
e) il valore.
I mobili e le macchine sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento stabilite dal consiglio di amministrazione trovano annualmente evidenziazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.
I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.
L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all'uopo incaricati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-18;696#art-rae-44