Art. 2

In vigore dal 13 feb 1980
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 novembre 1979 PERTINI COSSIGA - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1980 Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 12
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-23;758#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Modificazioni all'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'. | Portale Normativo