Art. 1
In vigore dal 13 feb 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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Il primo e il secondo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come sostituiti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 77, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Il personale operaio specializzato con qualifica di infermiere, di cui al quinto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 14 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito con legge del 10 giugno 1978, n. 271, presta la propria opera presso gli istituti penitenziari previsti dall'art. 59 della predetta legge 26 luglio 1975, n. 354.
Per l'ammissione ai pubblici concorsi per la nomina ad operaio specializzato con qualifica di infermiere presso gli istituti di cui al comma precedente, oltre ai requisiti preveduti all'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è richiesto anche il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni".
L'ultimo comma dello stesso art. 122, come sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 77, è così sostituito:
"I vincitori del concorso, durante il periodo di prova, frequentano un corso teorico-pratico della durata di giorni quarantacinque presso gli istituti penitenziari di cui alla tabella E della legge 9 ottobre 1970, n. 740 o gli ospedali psichiatrici giudiziari o le case di cura e custodia o gli istituti per infermi o minorati psichici".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-23;758#art-1