Art. 2
In vigore dal 20 gen 1981
Nell'art. 62 alla lettera c), secondo comma, insegnamenti complementari, i numeri 14) fisica dei reattori; 44) elettronica; 48) istruzione programmata; 49) fisica sanitaria sono sostituiti da: 14) fisica dello spazio, 44) archeologia; 48) biofisica; 49) chimica nucleare".
Sono, altresì aggiunti i seguenti insegnamenti:
"50) complementi di fisica nucleare;
51) fisica delle superfici;
52) fisica del reattore nucleare;
53) fisica della radiazione;
54) fisica medica;
55) fisica molecolare;
56) fluidoidrodinamica;
57) fisica terrestre;
58) geofisica applicata;
59) geofisica mineraria;
60) sismica applicata;
61) prospezioni geofisiche;
62) geochimica;
63) geologia;
64) idrogeologia;
65) macchine acceleratrici di particelle;
66) metodi fisici in archeologia;
67) radiobiologia;
68) spettroscopia molecolare;
69) tecniche del vuoto;
70) tecniche nucleari;
71) ottica;
72) mineralogia;
73) acustica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;992#art-2