Art. 1
In vigore dal 20 gen 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 1 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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Nell'art. 62 dello statuto dell'Università degli studi di Lecce, relativo al corso di laurea in fisica, alla lettera b), terzo comma, insegnamenti complementari, i numeri: 18) filosofia della scienza;
20) istruzione programmata sono così sostituiti da: 18) biofisica;
20) complementi di struttura della materia;
Sono altresì aggiunti i seguenti insegnamenti:
"21) fisica di fluidi;
22) fisica terrestre;
23) geologia;
24) geodesia;
25) sismologia;
26) fisica terrestre e climatologia;
27) topografia;
28) oceanografia;
29) geomagnetismo;
30) istituzioni di elettronica;
31) istituzioni di elettrotecnica;
32) meccanica statistica;
33) didattica della matematica;
34) matematiche elementari dal punto di vista superiore".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;992#art-1