Art. 3
In vigore dal 25 mar 1980
Gli articoli 639, 640, 641, relativi alla scuola di specializzazione per medici laboratoristi della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in biologia clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in biologia clinica
Art. 639. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in biologia clinica. Essa ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica e rilascia il diploma di specialista in biologia clinica.
Art. 640. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. L'attività della scuola è basata su lezioni teorico-pratiche ed è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine del corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche. L'esercitazione pratica può essere svolta anche presso i servizi di analisi chimico-cliniche e di analisi microbiologiche universitari e ospedalieri, previa autorizzazione del direttore della scuola.
Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 641. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono distribuiti nei quattro anni di corso come segue:
1° Anno:
chimica biologica generale;
fondamenti di chimico-fisica biologica;
batteriologia generale;
biochimica analitica I;
tecnica dei prelevamenti;
fisiopatologia I;
fondamenti di statistica biologica.
2° Anno:
chimica biologica speciale di organi e di tessuti;
fisiopatologia II;
ematologia ed ematochimica I;
batteriologia speciale;
immunologia e sierologia;
biochimica analitica II.
3° Anno:
nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
ematologia ed ematochimica II;
chimica clinica;
immunochimica;
parassitologia;
virologia.
4° Anno:
analisi biologico-tossicologiche;
endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
micologia;
enzimologia clinica;
automazione e controlli di qualità;
metodiche microanalitiche;
microscopia clinica e citodiagnostica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;794#art-3