Art. 1
In vigore dal 25 mar 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università suddetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 433, 434, 435, 436, 437, relativi alla scuola di specializzazione di ostetricia e ginecologia della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia
Art. 433. - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.
Art. 434. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo e fuori ruolo di materia affine.
Art. 435. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero degli allievi è di ventotto per anno di corso e complessivamente di centododici iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 436. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
elementi di genetica medica;
elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
lingua straniera (inglese) quadriennale I.
2° Anno:
semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche (biennale) I;
anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) quadriennale II.
3° Anno:
puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche (biennale) II;
operazioni ginecologiche (biennale) I;
ostetricia e ginecologia forense;
terapia medica in ostetricia e ginecologia;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;
psicosomatica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) quadriennale III.
4° Anno:
neonatologia;
urologia ginecologica;
radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche (biennale) II;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
lingua straniera (inglese) quadriennale IV.
Art. 437. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia e ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;794#art-1