Art. 2
In vigore dal 26 mar 1980
Gli articoli 317, 318, 319, 320, relativi alla scuola di specializzazione in dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
Art. 317. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermosifilopatica dell'Università di Pisa e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 318. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di ventuno iscritti per lo intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 319. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia normale della cute;
fisiologia della cute e degli annessi;
anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
microbiologia e parassitologia applicata;
tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
patologia delle malattie cutanee;
patologia delle infezioni veneree;
istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
immunopatologia cutanea;
dermatologia allergologica e professionale;
angiologia;
sessuologia.
3° Anno:
clinica delle malattie cutanee;
clinica delle infezioni veneree;
dermatologia pediatrica;
farmacologia e terapia;
fisioterapia dermatologica;
cosmetologia;
chirurgia plastica riparatrice;
igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Art. 320. - Il corso delle lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non dovrà essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.
Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza alle esercitazioni pratiche onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.
Gli esami di profitto sono sostenuti in due sessioni.
L'esame di diploma consiste nell'esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-30;797#art-2