Art. 1
In vigore dal 26 mar 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 278, relativo alle tasse e soprattasse per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 278. - Le tasse e soprattasse delle scuole di specializzazione sono quelle previste dall' della legge 18 dicembre 1951:
tassa di immatricolazione.................. L. 5.000 tassa d'iscrizione annuale................. L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto............ L. 7.000 soprattassa esami di diploma................ L. 3.000 tassa di diploma...................... L. 6.000
L'ammontare dei contributi viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà e scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-30;797#art-1