Art. 4
In vigore dal 19 dic 1979
L'art. 277, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in psicologia, è soppresso e sostituito dal seguente:
La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-24;606#art-4