Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 dic 1979
L'art. 277, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in psicologia, è soppresso e sostituito dal seguente: La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-24;606#art-4