Art. 6

In vigore dal 23 ott 1979
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 settembre 1979 PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - ROGNONI - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1979 Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 17
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Art. 6 Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi. | Portale Normativo