Art. 2
In vigore dal 23 ott 1979
Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
"Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nello stesso termine devono essere iscritte a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-27;506#art-2