Art. 2
In vigore dal 22 lug 1979
Alle spese per il funzionamento dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, lo Stato concorre con gli stanziamenti previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, ed eventuali successive proroghe ed integrazioni.
Lo Stato si fa carico, comunque, con contributi straordinari da erogare con legge alla regione autonoma della Sardegna, dell'onere relativo alle spese di funzionamento dell'E.T.F.A.S., con riferimento a quelle effettivamente sostenute dall'ente stesso alla data del 31 dicembre 1978.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MARCORA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 12
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;259#art-2