Art. 1
In vigore dal 21 apr 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;
Decreta:
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Il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è sostituito dal seguente:
Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di un proprio componente del collegio stesso in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziari dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;259#art-1