Art. 5

In vigore dal 8 lug 1979
Le operazioni connesse alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui al precedente sono eseguite direttamente dagli uffici che corrispondono lo stipendio, con le modalità previste per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;221#art-5

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