Art. 4

In vigore dal 8 lug 1979
L'importo corrispondente alle L. 9.600 annue, di cui al presente decreto, è assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. L'importo stesso si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotto nella stessa proporzione in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio. È corrisposto ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;221#art-4

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