Art. 5

In vigore dal 6 lug 1979
Al comitato di cui al precedente , anche in connessione con le norme vigenti in materia di omologazione nazionale prevista dall'art. 72 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono attribuiti i compiti già affidati al comitato per l'omologazione delle macchine agricole di cui al decreto interministeriale 16 ottobre 1974 e precisamente: a) coordinare le attività inerenti all'omologazione delle macchine agricole ai fini della circolazione su strada, dell'impiego agricolo e della prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da disposizioni nazionali o internazionali; b) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali relative all'omologazione delle macchine agricole; c) esprimere parere in merito alla idoneità delle attrezzature degli enti che possono essere autorizzati all'effettuazione delle prescritte prove e verifiche su prototipi o su singoli esemplari di macchine agricole; d) esprimere parere preventivo in ordine alle convenzione relative al regolamento dei rapporti tra le categorie interessate e gli enti interessati di cui al punto c); e) formulare proposte di aggiornamento e di perfezionamento delle metodologie per l'esecuzione delle verifiche o delle prove concernenti l'omologazione delle macchine agricole previste dalla legislazione vigente; f) assolvere tutti gli altri compiti che, in connessione al servizio dell'omologazione delle macchine agricole e alle norme relative alla circolazione su strada, possono essergli affidati dalle amministrazioni interessate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 aprile 1979 PERTINI ANDREOTTI - PRETI - NICOLAZZI - MARCORA - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979 Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 33
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-19;212#art-5

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