Art. 2
In vigore dal 6 lug 1979
Il comitato di cui al precedente è composto da:
un funzionario con qualifica di dirigente generale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designato dal Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente;
quattro funzionari con qualifica dirigenziale designati ciascuno dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, quali membri effettivi;
quattro funzionari con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata designati ciascuno dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, quali membri supplenti.
Salvo i casi di assenza dei membri effettivi, i membri supplenti partecipano ai lavori del comitato con voto consultivo.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal membro effettivo designato dal Ministero dei trasporti; in tale evenienza il membro supplente designato dallo stesso Ministero partecipa con voto deliberativo.
Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che vi provvede con un funzionario con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata.
La nomina dei componenti del comitato è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno nel quale può essere prevista la facoltà di avvalersi di esperti, anche estranei all'amministrazione statale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-19;212#art-2