Art. 8
In vigore dal 4 apr 1979
Le disposizioni del quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979 n. 24, non danno luogo a rimborso di imposte pagate ne a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla entrata in vigore dello stesso decreto.
Per le violazioni constatate anteriormente al 1 febbraio 1979, qualora la pena pecuniaria non sia stata ancora pagata, il versamento previsto dal quarto comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 può essere effettuato entro il 30 giugno 1979.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-03-31;94#art-8